Fondi strutturali: cosa sono

 

I fondi strutturali costituiscono uno degli strumenti finanziari con cui l’Unione Europea vuole ridurre gli squilibri socioeconomici tra le regioni degli Stati membri.

 altri strumenti sono:

I fondi strutturali sono fondi europei gestiti direttamente a livello nazionale dalle Regioni o dai Ministeri e, per il 2000-2006,  sono quattro:

Questi fondi contribuiscono, per il periodo 2000-2006, al conseguimento di tre Obiettivi prioritari:

  • obiettivo 1: promuove lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo. Le Regioni italiane interessate sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. A queste si aggiunge il Molise in sostegno provvisorio  phasing out. (regime transitorio decrescente che permette l'uscita graduale dall'utilizzo dei fondi comunitari. E' applicato alle regione o zone che erano ammissibili nel periodo di programmazione 1994-1999)

 

  • obiettivo 2: sostiene la riconversione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali. Per l'Italia, il sostegno comunitario a titolo dell'obiettivo 2 è rivolto soprattutto alle zone rurali in declino e alle zone industriali; riguarda anche quartieri urbani in difficoltà e alcune zone dipendenti dalla pesca. Tali zone comprendono oltre 7,4 milioni di abitanti e si estendono alle Regioni italiane del centro-nord.

 

  • obiettivo 3: si concentra sull’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche nazionali ed europee in materia di occupazione, istruzione e formazione. Le Regioni italiane ammesse sono quelle del centro-nord, l'Abruzzo e le Province Autonome di TRENTO e di BOLZANO.

 

Il documento programmatico che in qualche modo può essere considerato alla base di tutti gli altri documenti programmatici  relativi alla programmazione attuale dei fondi comunitari è la  Comunicazione della Commissione europea “Agenda 2000 che ha riformato la disciplina dei fondi strutturali  per il periodo di programmazione 2000-2006, riducendo il numero degli strumenti messi a disposizione.

Per la gestione dei fondi strutturali sono stati definiti dei regolamenti da parte del Consiglio dell'Unione Europea:

Tali regolamenti vengono vengono periodicamente rivisti e possono subire delle modifiche, la documentazione aggiornata è accessibile nell'area "DOCUMENTI EUROPEI"

Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di adottare il principio della "programmazione" definito  regolamento 1260/1999 come:

" processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità  e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1" (ob1, ob2 e ob3).

Il periodo preso a riferimento per l'attuale programmazione è di sette anni, dal 2000 al 2006. Per le regioni ad obiettivo 1 le fasi con cui si suddivide sono di norma le seguenti:

  1. Adozione da parte della Commissione europea di orientamenti  generali indicativi ( 264 Kb)in relazione ad ognuno degli obiettivi prioritari. Tali orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee (GUCE). Il 25 Agosto 2003 la Commissione ha adottato la Comunicazione COM(2003) 499 con gli orientamenti indicativi riveduti.( 113 Kb)

  2. Elaborazione da parte degli stati membri di un loro  Piano di Sviluppo  (analisi della situazione effettuata dallo stato membro interessato). Per le regioni obiettivo 1  gli stati membri elaborano il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) che assicura il coordinamento degli aiuti comunitari. Gli interventi che rientrano nel QCS sono di norma attuati sotto forma di Programmi Operativi (PO) a loro volta suddivisi in Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Operativi Regionali (POR).

  3. Presentazione dei piani, dei QCS e dei PO alla Commissione

  4. La Commissione europea valuta e adotta i documenti programmatici presentati dagli Stati membri pubblicandoli GUCE

  5. Gli stati membri adottano il Complemento di Programmazione, documento attuativo dove sono indicati gli elementi dettagliati a livello di misure che saranno finanziati. Tale documento viene inviato, a titolo informativo alla Commissione.

  6. Le autorità competenti individuate dagli stati membri (Regioni, Ministeri, ecc) procedono con modalità proprie (bandi per la presentazione di progetti, progetti per la costruzione di infrastrutture, ecc.)

  7. I responsabili dei progetti prescelti (pubblici e privati) avviano i progetti nei modi e nei tempi indicati nei programmi e sotto il monitoraggio delle autorità competenti.

Il DOCUP (Documento Unico di Programmazione)  è utilizzato al posto del QCS e dei PO nelle regioni ad obiettivo 2 e 3 (anche se gli stati membri potrebbero utilizzare il QCS). Gli stati membri che hanno regioni che rientrano nell'obiettivo 1 potrebbero utilizzare il DOCUP ma solo nel caso in cui i finanziamenti europei non dovessero superare 1 miliardo di euro

E' importante ricordare che i documenti programmatici descritti possono subire revisione ed adeguamenti successivi suggeriti dalla Commissione o dagli stessi stati membri a seguito di verifiche intermedie o  cambiamenti socio economici.

I fondi strutturali cofinanziano interventi nelle regioni europee che rientrano negli obiettivi prioritari 1, 2 e 3 e sono organizzati in base ai seguenti principi:

  • concentrazione.  Ottimizzazione degli interventi concentrandoli in base a tre obiettivi prioritari in regioni/settori specifici. 

  • programmazione.  iniziative disciplinati da programmi pluriennali che, secondo un approccio bottom-up stabiliscono delle fasi operative che partendo da orientamenti di tipo generali stabiliti dalla Commissione arrivano sino al momento in cui i progetti vengono affidati ai responsabili dei progetti siano essi pubblici o privati..

  • complementarità.  Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse;

  • partenariato.  Le Azioni comunitarie si fondano su una stretta concertazione tra la Commissione e lo Stato membro nonchè le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro,  comprese le parti economiche e sociali più rappresentative, in tutte le fasi di preparazione, finanziamento, sorveglianza e valutazione degli interventi (l'attuazione è di competenza degli Stati membri);

  • coordinamento con gli altri strumenti finanziari dell’Unione europea;

  • addizionalità rispetto alle spese pubbliche degli Stati membri (i fondi strutturali cofinanziano gli interventi e non si sostituiscono a queste ultime);

  • compatibilità e conformità con i Trattati, le politiche comunitarie e gli atti derivati, comprese le norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela dell’ambiente e le pari opportunità.
     

I fondi finanziano le iniziative comunitarie:

INTERREG III: per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario. Finanziato dal FESR;

URBAN II: per la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Finanziato dal FESR;

LEADER+:  per lo sviluppo rurale. Finanziato dal FEAOG;

EQUAL: per la cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro. Finanziato dal FSE.

I fondi finanziano anche:

  • le azioni innovative per sostenere lo sviluppo di metodi e pratiche innovative con lo scopo di migliorare la qualità degli interventi nelle zone obiettivo 1, 2 e 3
  • l'assistenza tecnica per studi, diffusione di informazioni a operatori e cittadini, elaborazione di metodi di valutazione e scambio di buone prassi

Possono partecipare ai finanziamenti dei fondi: enti, organismi pubblici e privati, imprese e singole persone.

Gli stanziamenti previsti per i fondi strutturali per il periodo 2000-2006 ammontano a 195 miliardi di euro di cui:

69,7% (135,9 miliardi) per le zone obiettivo 1;

11,5% (22,5 miliardi) per le zone obiettivo 2;

12,3% (24,05 miliardi) per le zone obiettivo 3;

5,35% (10,4 miliardi) per le iniziative comunitarie;

0,65% (1,27 miliardi) per le azioni innovative (0,40%) e l'assistenza tecnica (0,25%).

La Commissione ha stabilito le modalità con cui sono distribuiti gli stanziamenti ad ognuno degli Stati membri in funzione degli obiettivi prioritari. Per il dettaglio di tale ripartizione si veda la scheda: RIPARTIZIONE STANZIAMENTI 

 

data:

Hit Counter